Codice etico
- disporre presso l’allevamento degli spazi e strutture adeguati al numero di cani nel rispetto delle normative vigenti;
- garantire ai propri soggetti le necessarie attenzioni, una corretta socializzazione e l’adeguata attività fisica e sociale;
- accoppiare le proprie fattrici non prima del terzo calore o comunque non prima dei 18 mesi di età e non oltre gli otto anni di età salvo apposito certificato di buona salute;
- ciascuna fattrice non può effettuare più di cinque parti durante la sua intera carriera riproduttiva;
- riprodurre la fattrice non prima del secondo calore dopo l’ultimo parto o comunque solo dopo che siano trascorsi dodici mesi dal precedente parto;
- sottoporre tutti i riproduttori ai controlli ufficiali per le patologie ereditarie delle anche, gomiti, occhi e cuore presso le strutture riconosciute ove presenti. (Centrali di lettura ufficiali e BVA per displasie);
- escludere dalla riproduzione i soggetti risultati affetti dalle patologie ereditarie di cui al precedente punto;
- cedere i cuccioli del proprio allevamento dopo il raggiungimento dei sessanta giorni di età di questi ultimi, dopo aver effettuato almeno il primo vaccino, iscrizione all'anagrafe canina e inoculazione del microchip, esenti da parassitosi intestinali, visita veterinaria che ne attesti la buona salute, libretto sanitario, fotocopia dei pedigree dei genitori, esiti dei controlli per le patologie ereditarie e “Mod A” ed eventuale “Mod B” inviati all’ENCI;
- non commerciare cucciolate o singoli soggetti che non siano frutto della propria attività selettiva;
- non cedere i propri soggetti ad attività commerciali;
- informare il nuovo proprietario, in modo esauriente, sui genitori del cucciolo in vendita, sulla linea di sangue, sull'incidenza in quella linea di patologie ereditarie e sulla reale qualità del cucciolo stesso, nonchè fornire le informazioni necessarie per la gestione e benessere del cucciolo;
- svolgere la propria attività secondo le vigenti normative fiscali.